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Sez. 1, Sentenza n. 21887 del 27/10/2015 (Rv. 637336 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione finanziaria - Investitore persona fisica - Appartenenza alla categoria degli operatori qualificati - Nozione ex art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637336-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

L'art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo il quale gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli «operatori qualificati» ove «documentino il possesso dei requisiti di professionalità» stabiliti per gli esponenti aziendali delle società di intermediazione mobiliare, presuppone la volontà del cliente, manifestata in modo espresso o tacito, ad essere così considerato ed impone all'intermediario di accertare, al momento dell'instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell'investitore per il periodo minimo indicato, senza che, tuttavia, l'intermediario debba avvalersi, a tal fine, esclusivamente della documentazione fornita dal cliente, potendo ricorrere anche altri mezzi di conoscenza, forniti o meno dal cliente stesso, idonei ad attestarne le peculiari qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, ritenendo non documentati i requisiti di professionalità dell'investitore, aveva, tuttavia, omesso di valutare la pluriennale esperienza lavorativa maturata da quest'ultimo nel settore dei prodotti finanziari, nonché di verificare se il cliente avesse espresso, anche per fatti concludenti, la volontà di essere considerato operatore qualificato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 13, DM Tesoro 11/11/1998 num. 468

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)