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Sez. L, Sentenza n. 12767 del 09/07/2004 (Rv. 574419 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Atipicità - Configurabilità - Contenuto conforme alla prevedibile decisione di merito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Reintegrazione, con provvedimento d'urgenza, di lavoratore denunciante l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro - Procedimento monitorio attivato dal lavoratore per il pagamento delle retribuzioni maturate tra la risoluzione del rapporto e il ripristino dello stesso sulla base del provvedimento d'urgenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574419-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. hanno di norma il carattere dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ma non devono necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima. Ne consegue che il provvedimento d'urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia illegittimo non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con la sentenza di merito e che quando, come nella specie, l'ordine di ripristino del rapporto intervenga in via d'urgenza a seguito di denuncia di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, il provvedimento assicura in via provvisoria la ripresa del lavoro e della relativa retribuzione, ma non vale ad accertare l'obbligo datoriale del pagamento della retribuzione maturata nel periodo intermedio, onde deve ritenersi che il suddetto provvedimento cautelare sia inidoneo a fondare la domanda di tali retribuzioni azionate dal lavoratore in sede monitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)