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Sez. L, Sentenza n. 6005 del 16/06/1998 (Rv. 516522 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Intervenuta reintegrazione a seguito di provvedimento cautelare - Opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma quinto legge n. 300/1970.
Stato
decisa il 1998-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516522-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

La reintegrazione nel posto di lavoro disposta in sede cautelare diverge dal provvedimento, solo apparentemente analogo, rappresentato dall'ordine di reintegrazione impartito con la sentenza che annulla o dichiara inefficace o nullo ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 il licenziamento, posto che l'art. 700 cod. proc. civ. non impone al giudice di adottare un provvedimento corrispondente a quello che prevedibilmente sarà il contenuto della sentenza, ma solo di emettere i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; ne consegue che la facoltà riconosciuta al lavoratore di optare per l'indennità sostitutiva di cui al quinto comma dell'art. 18 legge cit. non può ritenersi consumata per effetto della richiesta di provvedimento cautelare di reintegrazione, né per effetto della ripresa del lavoro conseguente al provvedimento stesso, né per il protrarsi delle prestazioni anche dopo l'emanazione della sentenza di reintegrazione e per il periodo previsto dal citato articolo 18 ai fini dell'esercizio del diritto di opzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)