Sez. L, Sentenza n. 4423 del 13/05/1987 (Rv. 453155 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CREDITO ACCERTATO DA UNA SENTENZA O DA ALTRO TITOLO PROVVISORIAMENTE ESEGUIBILE - CARATTERE DELLA CERTEZZA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CREDITO ACCERTATO DA UNA SENTENZA O DA ALTRO TITOLO PROVVISORIAMENTE ESEGUIBILE - CARATTERE DELLA CERTEZZA - ESCLUSIONE.*
L'Estinzione per compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 cod. civ.) postula non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi ma anche la loro certezza, e di tale carattere difetta il credito riconosciuto da una sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poiché la provvisoria esecutività facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare), ma non ne comporta la irrevocabile certezza. (V 1532/75, mass n 371131; (V 3266/68, mass n 336227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)