Sez. 2, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004 (Rv. 577136 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" | Piano regolatore generale - Prescrizioni approvate e pubblicate - Natura - Presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari - Configurabilità - Vincoli imposti - Natura di oneri non apparenti - Esclusione - Conseguenze.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS"
Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto; ne consegue che in un contratto di compravendita di un immobile gravato da un vincolo imposto dal piano regolatore generale, l'azione di riduzione del prezzo si prescrive in un anno dalla consegna ex art. 1495 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)