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Sez. 2, Sentenza n. 4971 del 02/03/2007 (Rv. 596261 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" | Piano regolatore generale - Prescrizioni approvate e pubblicate - Natura - Presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari - Configurabilità - Vincoli imposti - Natura di oneri non apparenti - Rilascio da parte del Comune di certificato contrastante con il piano regolatore - Rilevanza ai fini della esperibilità dell'"actio quanti minoris" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596261-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS"

Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sicché i vincoli da esse imposti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che neppure il rilascio, di un certificato di contenuto erroneo da parte del Comune, attestante che l'intero terreno ricadeva in zona C1, di completamento edilizio, e quindi edificabile, e non anche in parte in zona B2, residenziale esistente consolidata e non suscettiva di ulteriore edificazione è idoneo a trasformare un onere apparente, in uno non apparente al fine della garanzia di cui all'art. 1489 cod. civ., che tutela la buona fede del terzo acquirente che non abbia avuto conoscenza dell'onere non apparente, taciuto dalla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)