Sez. 2, Sentenza n. 11023 del 21/12/1994 (Rv. 489344 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Domanda di condanna al pagamento di un debito e quella di accertamento negativo del medesimo debito - Proposizione davanti a giudici diversi - Continenza di cause - Sussistenza - Partecipazione alla causa proposta per prima di un soggetto non partecipe alla seconda - Ininfluenza.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI
Sussiste rapporto di continenza tra la domanda di condanna al pagamento di un debito e quella di accertamento negativo del medesimo debito avendo le due liti ad oggetto domande contrapposte scaturenti dal medesimo titolo negoziale. Pertanto, ove le due domande vengano proposte davanti a giudici diversi, entrambi astrattamente competenti per valore e per territorio, il giudice successivamente adito deve, a norma dell'art.. 39 comma secondo cod. proc, civ. dichiarare la continenza fissando un termine per la riassunzione davanti al primo giudice, a nulla rilevando la partecipazione alla causa proposta per prima di un soggetto non partecipe della causa successivamente proposta, essendo insuscettibile la declaratoria di continenza di pregiudicare tale rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)