diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 28571 del 20/12/2013 (Rv. 629294 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Termine ex artt. 343 e 166 cod. proc. civ. - Rinvio dell'udienza disposto dal Presidente di sezione - Applicabilità del differimento del termine di costituzione di cui all'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629294-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE

In tema di appello incidentale, il differimento del termine ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, trattandosi di disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)