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Sez. U - , Sentenza n. 27073 del 28/12/2016 (Rv. 641811 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Decreto emesso in sede di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento reso all'esito del reclamo sul primo davanti alla corte d’appello - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641811-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)