Sez. L, Sentenza n. 3275 del 27/03/1998 (Rv. 514051 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento - Termine di decadenza ex art. 215 n. 2 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Disconoscimento in udienza posteriore alla prima successiva alla produzione - Tardività.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Anche in caso di documento prodotto non in originale, bensì in fotocopia, è applicabile, per il disconoscimento, il termine decadenziale di cui all'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., e quindi va considerato tardivo il disconoscimento avvenuto non all'udienza successiva alla produzione, ma in un'udienza posteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)