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Sez. 3, Sentenza n. 10271 del 16/07/2002 (Rv. 555764 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento - Termine di decadenza ex art. 215, n.2, cod proc.civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555764-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

L'esplicito disconoscimento della conformità all'originale della copia fotografica o fotostatica di un documento acquisito agli atti del processo, è sottoposto al termine decadenziale di cui all'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., e deve, pertanto, essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)