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Sez. 3, Sentenza n. 5375 del 14/05/1991 (Rv. 472143 - 01)

Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare - Forme: notifica, trascrizione, deposito | Debitore residente un luogo diverso da quello degli immobili da pignorare - Notifica e trascrizione del pignoramento - Competenza.
Stato
decisa il 1991-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472143-01

Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare - Forme: notifica, trascrizione, deposito

In tema di esecuzione immobiliare, quando il debitore risiede in luogo diverso da quello in cui sono ubicati gli immobili da pignorare, la notifica del pignoramento può essere eseguita sia personalmente dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche del luogo di residenza del debitore, sia a mezzo del servizio postale dall'ufficiale giudiziario del luogo ove si trovano gli immobili e dove ha sede il giudice dell'esecuzione; la trascrizione del pignoramento deve essere, invece, eseguita soltanto dall'ufficiale giudiziario del luogo in cui sono situati gli immobili, ovvero dallo stesso creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)