Sez. 3, Sentenza n. 5375 del 14/05/1991 (Rv. 472143 - 01)
Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare - Forme: notifica, trascrizione, deposito | Debitore residente un luogo diverso da quello degli immobili da pignorare - Notifica e trascrizione del pignoramento - Competenza.
Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare - Forme: notifica, trascrizione, deposito
In tema di esecuzione immobiliare, quando il debitore risiede in luogo diverso da quello in cui sono ubicati gli immobili da pignorare, la notifica del pignoramento può essere eseguita sia personalmente dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche del luogo di residenza del debitore, sia a mezzo del servizio postale dall'ufficiale giudiziario del luogo ove si trovano gli immobili e dove ha sede il giudice dell'esecuzione; la trascrizione del pignoramento deve essere, invece, eseguita soltanto dall'ufficiale giudiziario del luogo in cui sono situati gli immobili, ovvero dallo stesso creditore procedente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)