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Sez. L, Sentenza n. 10213 del 01/10/1991 (Rv. 474056 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Collocamento a riposo | Dipendente di un ente locale - Cessazione dal servizio - Indennità premio di servizio - Erogazione da parte dell'INADEL - Misura - Ricongiunzione di servizi prestati presso altri enti - Quota relativa alla precedente attività di lavoro - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474056-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Collocamento a riposo

La ricongiunzione dei servizi ai sensi della legge 22 giugno 1954 n. 523 dà luogo - tenuto conto delle norme contenute negli artt. 13, 14 e 15 di tale legge e delle esigenze di razionalità perseguite dal Legislatore - ad un'unica indennità di fine rapporto, qualificata dallo "status" del dipendente al momento della definitiva cessazione dal servizio, e, quindi, ove il soggetto sia stato da ultimo alle dipendenze di un ente locale, solo all'indennità premio di servizio, con la conseguenza che, nel caso di ricongiunzione del servizio prestato presso un'unità sanitaria locale con quello precedentemente svolto presso una clinica universitaria, l'INADEL è tenuto ad erogare l'indennità premio di servizio con l'inclusione della quota relativa alla precedente attività di lavoro, avendo detta legge previsto solo una ripartizione degli oneri fra i vari enti previdenziali, senza disporre che il trattamento di fine rapporto debba essere richiesto ai diversi enti per la quota di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 22/06/1954 num. 523 art. 13, Legge 22/06/1954 num. 523 art. 14, Legge 22/06/1954 num. 523 art. 15, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 24, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)