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Sez. 3, Sentenza n. 7191 del 03/09/1987 (Rv. 455321 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 NELLE MORE DEL GIUDIZIO - APPLICABILITÀ - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI RISCATTO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455321-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 NELLE MORE DEL GIUDIZIO - APPLICABILITÀ - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI RISCATTO - DECORRENZA.*

Atteso il contenuto interpretativo della legge 8 gennaio 1979 n. 2 rispetto al termine entro il quale il pagamento del prezzo del riscatto deve essere effettuato, la stessa è applicabile, quale ius superveniens anche ai procedimenti in corso. Pertanto, deve ritenersi che il termine di tre mesi, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o dei suoi aventi causa, ovvero, qualora sorga contestazione sulla sussistenza del diritto al riscatto, dall'adesione comunque manifestata nel corso del giudizio o dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto al riscatto. (V 4769/82, mass n 422747; (Conf 8/82, mass n 417690; (Conf 1264/80, mass n 404764; (Conf 1252/80, mass n 404749; (Conf 5900/79, mass n 402573; (Conf 5898/79, mass n 402568; (Conf 5539/79, mass n 402123).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)