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Sez. 3, Sentenza n. 1264 del 21/02/1980 (Rv. 404764 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DISCIPLINA EX LEGGE N 2 DEL 1979 - PROCEDIMENTI IN CORSO - APPLICABILITA - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI RISCATTO - DECORRENZE.*
Stato
decisa il 1980-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404764-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DISCIPLINA EX LEGGE N 2 DEL 1979 - PROCEDIMENTI IN CORSO - APPLICABILITA - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI RISCATTO - DECORRENZE.*

In tema di riscatto nei confronti dell'acquirente di un fondo rustico, in base alla legge 8 gennaio 1979 n 2, di interpretazione autentica dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, applicabile, quale ius superveniens, anche ai procedimenti in corso, i termini per il pagamento del prezzo di riscatto decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o dei suoi aventi causa, ovvero, nel caso di contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto del riscattante. (Conf 5900/79, mass n 402573; (Conf 5898/79, mass n 402568; (Conf 5127/79, mass n 401762; (Conf 5002/79, mass n 401661; (Conf 4865/79, mass n 401484).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)