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Sez. 2, Sentenza n. 18222 del 10/09/2004 (Rv. 576951 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE | Superfluità e genericità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576951-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE

Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)