Sez. 2, Sentenza n. 18222 del 10/09/2004 (Rv. 576951 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE | Superfluità e genericità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE
Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)