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Sez. 4, Sentenza n. 2300 del 07/07/1998 Cc. (dep. 19/10/1998) Rv. 212369 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Conversazioni solo in parte registrate per difetto dell'apparecchiatura - Annotazione di p.g. delle parti non registrate - Misura cautelare - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212369-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali gli elementi indizianti traibili (e tratti) dal verbale delle operazioni portante uno spezzone di conversazione non registrata per difettoso funzionamento delle apparecchiature di memorizzazione, ma annotata dagli agenti di p.g. che l'avevano ascoltata, non possono essere utilizzati né in giudizio né nel procedimento "de libertate", compresa l'ordinanza impositiva della cautela e la decisione di riesame sulla stessa, in quanto -come si desume dall'art. 267 comma 1 cod. proc. pen.- solo la materializzazione su un nastro magnetico può costituire la prova di quanto detto tra le parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)