Sez. 4, Sentenza n. 8437 del 29/01/2001 Ud. (dep. 28/02/2001) Rv. 218971 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Conversazioni non registrate - Annotazione di p.g. delle parti non registrate - Utilizzabilità - Esclusione - Conversazioni registrate - Danneggiamento del supporto magnetico - Prova delle conversazioni intercettate - Possibilità - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, la mancata memorizzazione del colloqui, attraverso la registrazione, rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzata, e inutilizzabile ogni acquisizione dei risultati di essi altrimenti realizzata (annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti) a differenza del caso in cui, essendo stato il colloquio regolarmente memorizzato, risulti deteriorato il relativo supporto magnetico, rendendo impossibile la trascrizione; in tale ultima ipotesi, essendo stata rispettata la formalità, della registrazione, voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere data utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 271, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 271
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)