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Sez. L, Sentenza n. 1720 del 10/06/1974 (Rv. 369892 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369892-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Il termine prescrizionale dell'Azione ex art 2116 cod civ (Azione di responsabilita del prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro per mancato o insufficiente versamento dei contributi assicurativi) comincia a decorrere soltanto dal momento in cui, essendosi verificato l'evento rischio coperto dall'Assicurazione, l'istituto previdenziale abbia, con provvedimento definitivo rifiutato, in tutto o in parte, di corrispondere la pensione, salvo che il rapporto di lavoro si sia estinto successivamente, nel qual caso la prescrizione decorre dalla data di tale Estinzione. (Conf 1304'71, mass n 351502).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)