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Sez. L, Sentenza n. 2775 del 04/05/1982 (Rv. 420647 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PERSONALE DELL'AZIENDA DELLE TRAMVIE URBANE DI NAPOLI - INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - PENSIONABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420647-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PERSONALE DELL'AZIENDA DELLE TRAMVIE URBANE DI NAPOLI - INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - PENSIONABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine di stabilire se la cosiddetta indennità di rimborso di ricchezza mobile - prevista dall'art. 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 e dall'art. 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 intervenuti fra l'a.T.A.N. Ed i suoi dipendenti - sia o no pensionabile ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961 n. 830, il giudice del merito deve accertare, con congrua motivazione, se detta indennità presenti o meno, in concreto, i caratteri (corrispettività e fissità per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica) idonei a farla includere nella retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 20, lettera C), della legge citata e verificare, inoltre, anche d'ufficio, la legittimità - in relazione alle norme fiscali sull'obbligatorietà della rivalsa - delle clausole che prevedono l'indennità stessa. (Conf 407/81, mass n 410873; (Conf 391/80, mass n 403771; (Conf 17/80, mass n 403380; (Conf 6296/79, mass n 403026; (Conf 5857/79, mass n 402519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Contr. Coll. 28/04/1938 num. 15, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)