Sez. 2, Sentenza n. 8227 del 06/11/1987 (Rv. 455842 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DISTANZE TRA GLI EDIFICI - MANCANZA DI DISCIPLINA SPECIFICA - NORMATIVA APPLICABILE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DISTANZE TRA GLI EDIFICI - MANCANZA DI DISCIPLINA SPECIFICA - NORMATIVA APPLICABILE.*
Il R.d. legge 22 novembre 1937, n. 2105, il quale detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, distingue tra nuove costruzioni in genere, cui si applicano le prescrizioni dell'art. 12, e nuove costruzioni e ricostruzioni nei vecchi centri abitati, alle quali si applica invece l'art. 33, che, al pari dell'art. 17 della successiva legge n. 1684 del 1962, non pone direttamente la disciplina relativa agli allineamenti, alle larghezze stradali, agli intervalli di isolamento ed alle altezze dei fabbricati, ma prevede solo come essa debba essere posta da parte di determinati organi amministrativi (genio civile e Provveditorato regionale alle opere pubbliche). Ne deriva che, anche per il citato decreto, così come per l'art. 17 della legge n. 1684 del 1962, per le nuove costruzioni e le ricostruzioni nei vecchi centri abitati, in caso di inerzia di detti organi ed in Mancanza di piani regolatori o di regolamenti edilizi, debbono applicarsi, in tema di distanze fra gli edifici, le Disposizioni generali del codice civile. (Conf 4536/85, mass n 441995; (Conf 4535/85, mass n 441994).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)