Sez. 2, Sentenza n. 4536 del 26/08/1985 (Rv. 441995 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - NUOVE COSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DISTANZE TRA GLI EDIFICI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - NUOVE COSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DISTANZE TRA GLI EDIFICI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'attività edificatoria nei vecchi centri abitati di zone sismiche non è assoggettata alla disciplina contenuta nel primo capo (art. 5-16) della legge 25 novembre 1962 n. 1684, bensì a quella del secondo capo (art. 17-19) della stessa legge, che pone un sistema sostitutivo articolato gerarchicamente, facendo riferimento anzitutto alle Disposizioni dettate dai piani regolatori o dai regolamenti edilizi comunali, ed in difetto di tali strumenti urbanistici, alle prescrizioni dettate dagli organi locali delle opere pubbliche, nei limiti delle direttive generali della legge; in Mancanza di tali norme e prescrizioni, devono essere osservate le norme comuni del codice civile in materia di distanza, oltre che le direttive emanate dal genio civile per assicurare la rispondenza del singolo edificio ai requisiti costruttivi necessari ad assicurare la sua resistenza alle scosse telluriche. (V 1920/81, mass n 412607; (V 6490/80, mass n 410253; (Conf 804/83, mass n 425547).*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)