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Sez. 5, Sentenza n. 11235 del 27/02/2019 Ud. (dep. 13/03/2019) Rv. 276125 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riqualificazione giuridica del fatto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276125-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. (Fattispecie relativa alla riqualificazione in tentata violenza privata dell'originaria imputazione di minaccia aggravata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 612 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)