Sez. 3, Sentenza n. 220 del 11/01/1979 (Rv. 396287 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO - APPELLO RITUALMENTE PROPOSTO DAVANTI A GIUDICE INCOMPETENTE - EFFETTO CONSERVATIVO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI APPELLO PROPOSTO SECONDO IL RITO DEL LAVORO DAVANTI AD UNA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA POI DICHIARATASI INCOMPETENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO - APPELLO RITUALMENTE PROPOSTO DAVANTI A GIUDICE INCOMPETENTE - EFFETTO CONSERVATIVO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI APPELLO PROPOSTO SECONDO IL RITO DEL LAVORO DAVANTI AD UNA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA POI DICHIARATASI INCOMPETENTE.*
L'appello ritualmente proposto davanti a giudice incompetente ha effetto conservativo dell'impugnazione, quando il giudizio venga riassunto dinanzi al giudice competente a norma dell'art 50 cod proc civ, ancorche l'appello stesso, secondo le norme di rito applicabili dinanzi al giudice competente, dovrebbe essere considerato tardivo. (nella specie, l'appello in una controversia relativa a prelazione agraria era stato proposto dinanzi alla Sezione specializzata agraria - poi dichiaratasi incompetente - secondo il rito del lavoro e la notifica del ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza, risultava effettuata oltre il trentesimo giorno dall'avvenuta notificazione della sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)