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Sez. 3, Sentenza n. 1211 del 30/05/1967 (Rv. 327694 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INOSSERVANZA DEL DOVERE DI ASTENSIONE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327694-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INOSSERVANZA DEL DOVERE DI ASTENSIONE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'inosservanza dell'Obbligo dell'astensione del giudice non si riverbera sulla validita della sentenza, onde il motivo di astensione, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocato, in Sede di gravame, come motivo di nullita della sentenza. Unica eccezione a tale principio e il caso previsto dal numero 1 dell'art 51 cod proc civ, che si concreta nel generale assoluto precetto nemo iudex in causa propria. (Conf 322692; 1265'64; 820'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)