Sez. 6, Sentenza n. 73 del 21/09/2011 Ud. (dep. 04/01/2012) Rv. 251780 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Riferimento ai punti o ai capi della decisione impugnata enunciati nell'atto di gravame - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. Ne consegue che costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente "ex "art. 80, comma secondo, del d. P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)