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Sez. L, Sentenza n. 1246 del 20/02/1990 (Rv. 465425 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE OLTRE CHE QUELLE GIURIDICHE EX ART. 2087 COD. CIV. - SUSSISTENZA - MISURA SPECIFICA EX ART. 236 DEL D.P.R. N. 547 DEL 1955 - ELUDIBILITÀ - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465425-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE OLTRE CHE QUELLE GIURIDICHE EX ART. 2087 COD. CIV. - SUSSISTENZA - MISURA SPECIFICA EX ART. 236 DEL D.P.R. N. 547 DEL 1955 - ELUDIBILITÀ - DIVIETO - LIMITI.*

In tema di responsabilità dell'imprenditore per la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti, grava sul datore di lavoro l'Obbligo di adottare ogni misura preventiva sia generica (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., la cui operatività non è esclusa, bensì rafforzata dalla presenza di norme speciali che dispongano l'adozione di particolari cautele), sia specifica, come quella di cui all'art. 236 del d.P.R. n. 547 del 1955, la quale, essendo disposta a tutela delle persone che scendono in Silos, serbatoi e simili, per il caso in cui la pericolosa presenza di gas o vapori nocivi "non possa escludersi in modo assoluto", non è eludibile se non quando l'insussistenza di siffatto pericolo corrisponda ad una situazione obiettiva e ad una certezza fondata su approfondite cognizioni tecniche e non già sulla personale convinzione tratta dal fatto che non si sono verificati incidenti per lungo periodo di tempo. (V 4171/86, mass n 446956; (V 635/85, mass n 438840; (V 1478/84, mass n 433568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)