Sez. L, Sentenza n. 4171 del 23/06/1986 (Rv. 446956 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - PORTATE - MANCATA PREVISIONE DI UNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA - OBBLIGO DI ADOTTARE UNA MISURA PREVENTIVA GENERICA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - PORTATE - MANCATA PREVISIONE DI UNA SPECIFICA MISURA PREVENTIVA - OBBLIGO DI ADOTTARE UNA MISURA PREVENTIVA GENERICA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Al fine di evitare gli infortuni sul lavoro grava sul datore di lavoro l'Obbligo di adottare misure preventive non solo di carattere specifico, quali quelle previste dai DPR n. 164 del 1956 e DPR n. 1124 del 1965, ma anche di carattere generico secondo il disposto dello art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro il dovere di prudenza, diligenza e osservanza delle norme tecniche e di esperienza; pertanto la mancata previsione di una specifica misura preventiva non esclude che il datore di lavoro debba adottare quella generica, atteso che la prima è meramente rafforzativa del relativo Obbligo e della corrispondente responsabilità. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto la colpa del datore di lavoro in un'ipotesi in cui il lavoratore, percorrendo a ritroso un solaio estraneo al cantiere di lavoro per trasportare materiale necessario al cantiere stesso, urtava contro un lucernaio non protetto precipitando al suolo; la S.C. - nell'affermare il suddetto principio di diritto - ha confermato la pronuncia impugnata). (V 635/85, mass n 438840; (V 1478/84, mass n 433568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)