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Sez. 3, Sentenza n. 11834 del 30/10/1992 (Rv. 479246 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - In genere | Giudizio di primo grado - Citazione introduttiva - Nullità - Conseguenze - Giudice di appello - Decisione nel merito - Necessità - Accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale - Rinnovazione - Necessità - Convenuto contumace - Attività precluse in conseguenza della nullità - Svolgimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479246-01

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - In genere

In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza del giudizio di primo grado, ma non ricorrendo una delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado prevista dagli artt. 343 e 354 cod. proc. civ., deve decidere nel merito previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace nella predetta fase, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)