Sez. 3, Sentenza n. 12102 del 23/11/1995 (Rv. 494763 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Citazione introduttiva - Nullità - Conseguenze - Giudice d'appello - Decisione nel merito - Necessità - Accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale - Rinnovazione - Necessità - Convenuto contumace - Attività precluse in conseguenza della nullità - Svolgimento - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, ma, non ricorrendo una delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado prevista dagli artt. 343 e 354 cod. proc. civ., deve decidere nel merito previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace nella predetta fase, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)