Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 13/03/1997 (Rv. 503003 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Nullità non sanata della citazione di primo grado - Deduzione in appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Mera "absolutio ab instantia" - Condizioni - Richiesta di decisione nel merito - Conseguenze - Dichiarazione della nullità del procedimento di primo grado ed ammissione delle attività omesse a causa della nullità - Fattispecie relativa a giudizio di merito conclusosi nell'aprile 1994.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nel caso in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, tale giudice non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né deve porre termine all'intero giudizio a causa di detta nullità, ma - dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado e avere consentito le attività dalla stessa impedite - deve decidere nel merito (salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito, assumendo rilievo in tal caso il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), considerata la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e il carattere eccezionale del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice (potere che, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), e tenuto presente che l'atto di appello, nell'instaurare una nuova fase processuale, determina una cesura con il giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, e quindi fa sì che le ragioni, che in primo grado imponevano, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990), la dichiarazione della nullità non sanata della citazione introduttiva di quel giudizio, non più sussistono in sede di gravame. (Nella specie la nullità della citazione dipendeva dal mancato rispetto dei termini di comparizione; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, depositata nell'aprile del 1994, che aveva pronunciato nel merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)