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Sez. 2, Sentenza n. 25830 del 02/12/2011 (Rv. 620362 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE | Indebita percezione di contributi comunitari per la produzione di carni ovine e caprine - Violazione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1996 nel territorio della Regione Sicilia - Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali o di ufficio da questo delegato - Sussistenza - Disciplina adottata dalla Regione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620362-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE

In tema di sanzioni amministrative, conseguenti all'indebita percezione di contributi comunitari per la produzione di carni ovine e caprine, la competenza alla relativa irrogazione va posta in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali o all'ufficio da esso delegato, trattandosi della materia degli aiuti comunitari nel settore agricolo, riservata allo Stato dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898; né può assumere rilievo, al fine di escludere l'illecito, la disciplina regionale giacché, vertendosi in materia di adempimenti prescritti da norme comunitarie, richiesti ai fini della fruizione di benefici da tali disposizioni previste, non può la Regione assolvere, sia pur temporaneamente, gli interessati dai relativi obblighi, derogando alla normativa statale che abbia, con carattere di generalità per tutto il territorio nazionale, adottato i provvedimenti attuativi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Legge Reg. Sicilia 04/04/1995 num. 28 art. 5, Legge Reg. Sicilia 07/03/1997 num. 6 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)