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Sez. 5, Sentenza n. 12264 del 25/05/2007 (Rv. 598276 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Indebita percezione di aiuti comunitari - Sanzione amministrativa - Competenza istituzionale del Ministero delle politiche agricole - Sussistenza - Competenza della Regione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598276-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di indebito conseguimento di aiuti comunitari, la competenza alla emissione di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, in base all'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, appartiene al Ministero delle politiche agricole (successivamente denominato Ministero delle politiche agricole e forestali) e non alla Regione (nella specie la Calabria), anche laddove competano all'ente territoriale l'esame e l'accertamento dell'indebito percepito.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1993 num. 491 art. 1, Decreto Legisl. 04/12/1993 num. 491 art. 2, Decreto Legisl. 04/12/1993 num. 491 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)