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Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 25/02/2000 (Rv. 534406 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Eccezione in senso proprio - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio o deducibilità per la prima volta in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534406-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

L'esistenza di un giudicato esterno non è rilevabile d'ufficio ma costituisce oggetto di un'eccezione in senso proprio la quale non può essere formulata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)