Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 25/02/2000 (Rv. 534406 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Eccezione in senso proprio - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio o deducibilità per la prima volta in Cassazione - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
L'esistenza di un giudicato esterno non è rilevabile d'ufficio ma costituisce oggetto di un'eccezione in senso proprio la quale non può essere formulata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)