Sez. L, Sentenza n. 5886 del 14/06/1999 (Rv. 527453 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Preclusioni ex artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - Operatività - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
L'eccezione di un giudicato esterno (al pari dell'eccezione di giudicato interno) costituisce non già eccezione in senso stretto o proprio bensì eccezione in senso lato; essa, pertanto, è rilevabile d'ufficio, senza soggiacere, nel rito del lavoro, alle preclusioni di cui agli art. 416 e 437 cod. proc. civ., tenuto conto, in particolare, sia del fatto che la sua qualificazione come eccezione in senso stretto non si desume neppure implicitamente da alcuna disposizione di legge sia di esigenze di carattere sistematico ricavabili dal disposto dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ. (impugnabilità per revocazione della sentenza emanata in violazione del giudicato) e dell'art. 39, comma primo, cod. proc. civ. (in relazione alla rilevabilità d'ufficio della litispendenza finalizzata ad evitare e prevenire il rischio di "bis in idem" e quindi la duplicazione dei processi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)