Sez. 5, Sentenza n. 2164 del 20/01/1998 Ud. (dep. 20/02/1998) Rv. 209812 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE | Elemento di distinzione rispetto alla violenza privata: attribuzione a se stesso da parte del privato di facoltà e poteri spettanti al giudice.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti al giudice, sicché ove si tratti di poteri che non possano essere esercitati dal giudice, non può essere ravvisato tale reato e il fatto deve essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa, e in particolare a quella di cui all'art. 610 cod. pen., la quale, infatti, è applicabile quando, per difetto dei presupposti o dell'elemento psicologico, non ricorrono gli estremi del delitto di cui all'art. 393 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)