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Sez. 5, Sentenza n. 26176 del 19/05/2010 Ud. (dep. 08/07/2010) Rv. 247900 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA ALLE PERSONE | Atti di pesante vessazione e di coartazione fisica commissionati a terzi per costringere il proprio debitore a pagare - Integrazione del reato di violenza privata aggravata e non di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247900-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA ALLE PERSONE

Non sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) - ma quello di violenza privata aggravata - nel caso in cui il creditore incarichi soggetti dei quali conosca i metodi violenti e minacciosi per costringere il proprio debitore all'adempimento, in quanto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico. (Nella specie, tra l'altro, la persona offesa ha corrisposto quanto dovuto (euro 46.000) ma giungendo a tale risultato a seguito di resistenze alle originarie pretese macroscopicamente superiori (130 mila euro) e rimaste, per tale superiore parte, prive di dimostrata giustificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)