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Sez. 6, Sentenza n. 4069 del 11/02/1999 Ud. (dep. 30/03/1999) Rv. 214150 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Morte dell'imputato - Pronuncia della sentenza di condanna di primo grado nei confronti del soggetto deceduto - Procedimento di correzione degli errori materiali nei gradi successivi del giudizio - Legittimità - Declaratoria della inesistenza giuridica della sentenza - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214150-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

Per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato, come prova e fondamentale condizione di procedibilità. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attivita di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio. (Fattispecie in cui la morte dell'imputato era intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado: accertato l'evento, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)