Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006 Cc. (dep. 10/02/2006) Rv. 233636 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di cassazione nei confronti di soggetto deceduto - Tardiva conoscenza dell'evento morte - Errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, in virtù di applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento di correzione degli errori materiali - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di condizioni di procedibilità, il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo; tuttavia, poiché tale obbligo non può tradursi in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, in virtù di applicazione estensiva dell'art. 130 cod.proc.pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo; peraltro, l'art. 625 bis, comma terzo, cod.proc.pen. prevede che l'errore materiale disciplinato dal comma primo può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione in ogni momento, con la conseguenza che l'ipotesi in questione - proprio per l'inesistenza giuridica della sentenza che essa determina - prescinde dalle condizioni di legittimazione disciplinate dall'art. 625 bis comma secondo che parifica, quanto ad iniziativa, quella del Procuratore Generale a quella del condannato che, nella specie, è inesistente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)