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Sez. 2, Sentenza n. 103 del 07/01/1984 (Rv. 432363 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER ADESIONE - CLAUSOLE ONEROSA CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE IN VIA ESCLUSIVA DEL FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432363-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER ADESIONE - CLAUSOLE ONEROSA CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE IN VIA ESCLUSIVA DEL FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Nei contratti cosiddetti per adesione, regolati dall'art. 1341 cod. civ., l'operatività delle clausole onerose, elencate nel secondo comma del citato articolo, quale quella che, in deroga ai criteri legali, indichi in via esclusiva un foro territorialmente competente, non consegue alla mera conoscenza o conoscibilità da parte del contraente "per adesione", ma richiede una specifica approvazione per iscritto. L'operatività di detta deroga alla Competenza territoriale, pertanto, va esclusa, quando il relativo patto sia inserito fra condizioni generali predisposte a stampa da un contraente su foglio a parte allegato al contratto, le quali contengano clausole onerose e non onerose, e l'altro contraente abbia apposto un'unica sottoscrizione in calce a detto foglio difettando il requisito di uno specifico collegamento fra tale sottoscrizione e quel patto. (V 5368/80, mass n 409244; (V 803/78, mass n 390140).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)