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Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 03/10/1980 (Rv. 409244 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - FORME.*
Stato
decisa il 1980-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409244-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - FORME.*

Il requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola derogativa della Competenza, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341 secondo comma cod proc civ, non richiede che la distinta sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo un'indicazione idonea a non far dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, quale quella consistente nel previsto riferimento al numero che contraddistingue il patto, mentre resta irrilevante che la dicitura di espressa approvazione si riferisca anche ad altre clausole onerose, sempre richiamate con i rispettivi numeri. (V 803/78, mass n 390140).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)