Sez. 1, Sentenza n. 803 del 20/02/1978 (Rv. 390140 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - APPROVAZIONE SCRITTA - VALIDITA - REQUISITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - APPROVAZIONE SCRITTA - VALIDITA - REQUISITI.*
Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose o vessatorie (nella specie, rinnovazione tacita di contratto di Assicurazione), ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1341 secondo comma cod civ, non postula che una distinta sottoscrizione segua la letterale ripetizione delle clausole medesime, essendo sufficiente che essa sia apposta dopo indicazioni idonee a consentire la loro certa individuazione, quali quelle inerenti al numero con cui sono contraddistinte nel contesto del contratto. (V 3361/76, mass n 382154; (V 1450/76, mass n 380171).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)