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Sez. L, Sentenza n. 8402 del 20/06/2001 (Rv. 547597 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Estremi - Procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità instaurato da un soggetto affetto da patologia psichica non ancora interdetto o inabilitato - Sospensione per lo svolgimento del procedimento diretto all'interdizione o all'inabilitazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547597-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Ne consegue che, nell'ipotesi di un procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità, sul presupposto di una accertata patologia psichica, instaurato dall'interessato personalmente e non tramite il legale rappresentante - non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione -, non è applicabile il citato art. 295 cod. proc. civ. al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell'incapacità di agire dell'attore non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico - giuridico tra il procedimento di cui agli artt. 712 e ss cod. proc. civ. e il procedimento in argomento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)