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Sez. U, Sentenza n. 3354 del 11/04/1994 (Rv. 486108 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria | Estremi - Mancanza - Sospensione facoltativa - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1994-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486108-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria

La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)