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Sez. 2, Sentenza n. 1596 del 03/10/2019 Cc. (dep. 16/01/2020) Rv. 277790 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. – Preclusione per il giudice al rilievo d’ufficio della propria incompetenza per territorio – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277790-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

L'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen., nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si riferisce non solo alle parti ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. può rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)