Sez. 2 - , Sentenza n. 14094 del 01/02/2019 Cc. (dep. 01/04/2019) Rv. 275773 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza - Impugnabilità - Esclusione - Elevazione di conflitto – Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento della corte di appello che aveva annullato il decreto in tema di confisca di prevenzione emesso dal tribunale ritenuto incompetente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)