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Sez. 3, Sentenza n. 3491 del 12/06/1984 (Rv. 435501 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - SOFFERTI DA UN MINORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO SUPERIORE A TRE VOLTE L'AMMONTARE ANNUO DELLA PENSIONE SOCIALE - POSSIBILE RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435501-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - SOFFERTI DA UN MINORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO SUPERIORE A TRE VOLTE L'AMMONTARE ANNUO DELLA PENSIONE SOCIALE - POSSIBILE RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

In tema di Determinazione di danni futuri sofferti da un minore, la norma di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, ponendo un limite minimo di reddito da considerare ai fini del risarcimento (comunque non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale), non preclude al giudice - la cui valutazione, se debitamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità - di tener conto di un reddito superiore a detto limite, in relazione all'età, alla classe sociale ed agli studi intrapresi dal minore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)