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Sez. L, Sentenza n. 3213 del 05/03/2001 (Rv. 544439 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Determinazione - Criteri - Somme dovute in forza di transazione - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie riferita all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo previgente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 6, comma primo, D.Lgs. n. 314 del 1997.
Stato
decisa il 2001-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544439-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ai fini del calcolo dei contributi, previdenziali e assistenziali, costituisce retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, anche se le erogazioni non siano legate da un rigoroso vincolo di corrispettività con specifiche prestazioni lavorative, rimanendo escluse dalla retribuzione imponibile le sole somme corrisposte per i titoli tassativamente indicati nel comma secondo dello stesso articolo. Il nesso di dipendenza anzidetto può ritenersi sussistente anche in relazione a somme che il datore di lavoro si sia impegnato a versare in forza di transazione con il lavoratore (relativa alle pretese di questo ultimo, sia di carattere immediatamente retributivo che afferenti ad altri diritti nascenti dal rapporto di lavoro), sempreché le erogazioni concordate con tale negozio, al fine di eliminare una lite (sorta o soltanto prevista), conservino - secondo un'indagine riservata al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata - funzione di corrispettivo (nell'ampio senso suindicato) della prestazione di lavoro. (Fattispecie riferita all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo previgente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 6, comma primo, del D.Lgs. n. 314 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)