diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4811 del 18/05/1999 (Rv. 526365 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione novativa e transazione propria - Differenze - Applicazione in materia di lavoro subordinato.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526365-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Caratteristica della transazione novativa è quella di essere, al pari della transazione propria (non novativa) un negozio di secondo grado, ma non un negozio ausiliario, bensì un negozio principale. Pertanto - a differenza di quel che accade nella transazione propria, nella quale il contratto di transazione è complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è quindi fonte concorrente di diritti e di obblighi - nella transazione novativa il contratto di transazione rappresenta l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti. Ne consegue, in materia di lavoro subordinato, che qualora intervenga tra datore di lavoro e lavoratore una transazione novativa la somma di denaro dovuta dal datore di lavoro ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 in esecuzione del suddetto contratto ancorché mantenga natura retributiva non può essere considerata, ai fini contributivi, come corrisposta "in dipendenza del rapporto di lavoro", essendo tale rapporto estinto nel momento della conclusione della transazione novativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)