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Sez. L, Sentenza n. 9467 del 12/06/2003 (Rv. 564216 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Portata - Erogazioni effettuate dal datore di lavoro - Riferimento ai fini del calcolo del trattamento pensionabile - Dipendenza delle erogazioni dal rapporto di lavoro - Necessità - Onere probatorio relativo - Incidenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564216-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai fini dell'individuazione della retribuzione imponibile, che, a norma dell'art. 12, u.c., della legge n. 153 del 1969, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza, le erogazioni fatte al dipendente devono porsi come conseguenza necessaria o effetto naturale dell'esistenza di un rapporto di lavoro, non essendo, invece, sufficiente che possano o debbano essere spiegate, in qualche modo, con l'esistenza di quel rapporto. Pertanto in caso di controversia sulla determinazione della retribuzione su cui calcolare il trattamento pensionabile, incombe sul lavoratore, che agisca in giudizio per la tutela del suo diritto, fornire la prova che gli importi indicati dal datore di lavoro, ai fini assicurativi previdenziali, nelle denunce contributive fossero correlati alla prestazione del lavoro subordinato. (Nella specie, relativa a lavoratore, socio con quota pari al 25 per cento del capitale sociale, che negli ultimi anni di servizio, in coincidenza con il periodo utile ai fini pensionistici, era passato da una retribuzione di 27 milioni di lire per il 1989 a 190 milioni di lire per il 1994, contemporaneamente restringendosi gli utili da lui percepiti da 134 milioni di lire nel 1990 a 33 nel 1994, il S.C. ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice di merito non aveva accertato se tutte le somme incluse nella retribuzione denunziata dal datore di lavoro fossero correlate alla prestazione di lavoro subordinato).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)